Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 7
TITOLO I AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa utili ai fini dell'anzianita' contributiva da considerare per il calcolo della pensione a norma del precedente articolo 5, non puo' superare quello delle settimane intercorrenti tra la data della prima iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.