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Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 · Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 488 — Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 3

TITOLO I AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni ordinarie e supplementari a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono aumentati di lire 1.200. A decorrere dalla stessa data, il trattamento minimo spettante ai pensionati delle gestioni indicate al precedente comma e' elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 13.200 mensili. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1969 "gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, previsti dall' articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000 mensili."