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Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 · Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 488 — Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 30

TITOLO II FINANZIAMENTI

In KraftAmtlicher Text

Con effetto dal 1 maggio 1968, ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, non si applica ai contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la riduzione di cui all' art. 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .