Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 36
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE
Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni: 1) la lettera a) dell'art. 6 e' sostituita dalla seguente: "a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi, superiori nel complesso a L. 18.700 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette.". 2) la lettera b) dell'art. 7 e' sostituita dalla seguente: "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 18.700 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 28.600 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette.". 3) L'art. 9 e' sostituito dal seguente: "I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei con fronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 26,950 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 47.300 mensili per i due genitori". Il terzo comma dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e' sostituito dal seguente: "L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o ali marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 , purche' essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a L. 18.700 mensili o a L. 26.950 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione". ((6a)) Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 2 del presente decreto. I miglioramenti stabiliti dal presente decreto non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all' art. 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 .
--------------- AGGIORNAMENTO (6a) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975, n. 145) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 36, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 10
- Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 21
- Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 6
- Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 7
- Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 9