Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 2
TITOLO I AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall' art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'. ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , sono elevati a: lire 23.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'."