Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 37
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE
I miglioramenti delle pensioni stabiliti dal presente decreto non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 , relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.