Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 12
TITOLO I AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Con effetto dal 10 maggio 1968, il terzo comma dello articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e' sostituito dal seguente: "La pensione supplementare diretta: a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda; b) si determina con le stesse modalita' previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente articolo 4; c) e' aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall' articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 .".