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Legge 28 marzo 1968, n. 434 · Legge 28 marzo 1968, n. 434 — Ordinamento della professione di perito agrario

Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 8Circoscrizioni territoriali - Personalita' giuridica

TITOLO II COLLEGI DEI PERITI AGRARI

In KraftAmtlicher Text

In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari e' costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio. Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia e' inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale. Il collegio ha personalita' giuridica di diritto pubblico.