Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 7incarichi dell'autorita' e delle amministrazioni pubbliche
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Gli incarichi relativi all'attivita' della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari. Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento. I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.