Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 21Fusione di collegi
TITOLO II COLLEGI DEI PERITI AGRARI
Quando in un collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'art. 8, il Ministro per la grazia e la giustizia puo' disporne la fusione con altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari. ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 53, comma 3) che l'espressione "Ministro di grazia e giustizia" ovunque ricorra e' sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia".