Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 9Composizione del consiglio del collegio
TITOLO II COLLEGI DEI PERITI AGRARI
Il consiglio del collegio e' composto di periti agrari iscritti nell'albo: in numero di cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.