Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 53Reiscrizione dei radiati
TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Il perito agrario radiato dall'albo o dall'elenco speciale puo' esservi reiscritto purche' siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36. Il radiato reiscritto nell'albo o nell'elenco speciale acquista l'anzianita' dalla data della reiscrizione.