Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 52Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione
TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 41, il consiglio del collegio, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, puo' ordinarne la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.