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Legge 28 marzo 1968, n. 434 · Legge 28 marzo 1968, n. 434 — Ordinamento della professione di perito agrario

Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 54Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonche' in materia elettorale e disciplinare

TITOLO VI IMPUGNAZIONI

In KraftAmtlicher Text

Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nello elenco speciale, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione. Il ricorso al consiglio del collegio nazionale e' presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata. ((In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti)) . Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo.