Legge 28 marzo 1968, n. 434 Art. 22Collegio nazionale
TITOLO III COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
I collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio nazionale avente personalita' giudica di diritto pubblico.
TITOLO III COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
I collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio nazionale avente personalita' giudica di diritto pubblico.