Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 33
TITOLO IV Trattamento di previdenza.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta domanda all'Ente.
TITOLO IV Trattamento di previdenza.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta domanda all'Ente.