Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 35
TITOLO IV Trattamento di previdenza.
Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente art. 32. Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.