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Legge 31 marzo 1955, n. 240 · Legge 31 marzo 1955, n. 240 — Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava

Legge 31 marzo 1955, n. 240 Art. 3Assegnazione dei terreni acquistati od espropriati

In KraftAmtlicher Text

I terreni acquistati od espropriati con i finanziamenti disposti dalla presente legge e le abitazioni nei villaggi costruiti in esecuzione dei piani predisposti ai sensi dei precedenti articoli, sono assegnati in proprieta' con precedenza ai profughi indicati nell'art. 1, che ne facciano richiesta e non abbiano altra stabile occupazione od altre risorse sufficienti ai bisogni propri e dei conviventi a carico, ne' siano proprietari od enfitenti, nel territorio di Trieste e delle Tre Venezie o nel rimanente territorio italiano, di fondi rustici sufficienti all'impiego della mano d'opera della famiglia. Le assegnazioni hanno luogo con deliberazioni del commissario dell'Ente, sentito il Comitato consultivo, in relazione alla progressiva situazione dei programmi e con riguardo alle esigenze tecniche di questi, dando la precedenza, compatibilmente con tali esigenze, ai profughi in stato di maggiore bisogno o con maggiore carico di conviventi non occupati. E' fatto salvo il diritto degli attuali coltivatori dei fondi al prosieguo del rapporto in corso, ove questo non ostacoli l'opera di bonifica e di trasformazione fondiaria e, qualora ne facciano richiesta, alla assegnazione in proprieta' del terreno coltivato con precedenza su ogni altro richiedente.