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Legge 10 aprile 1954, n. 217 · Legge 10 aprile 1954, n. 217 — Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 10 aprile 1954, n. 217 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

La Commissione prevista dall'art. 3 e' nominata dal Ministro per l'interno ed e' composta: a) di un prefetto, che la presiede; b) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 6°; c) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; d) di un ufficiale superiore dell'Esercito, designato dal Comando militare territoriale di Roma; e) di un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministero della marina mercantile. Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario. La Commissione formula, per ciascun grado, una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.