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Legge 10 aprile 1954, n. 217 · Legge 10 aprile 1954, n. 217 — Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 10 aprile 1954, n. 217 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Gli aspiranti possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia portuaria. I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti d'organico previsti nel precedente art. 3, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.