Legge 10 aprile 1954, n. 217 Art. 10
Agli effetti della presente legge, si intendono per combattenti della guerra di liberazione: a) i partigiani di cui al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518 ; b) gli appartenenti alle unita' regolari delle Forze armate, che hanno partecipato alla guerra di liberazione; c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle Forze armate fasciste o tedesche. L'accertamento sulla validita' e l'autenticita' dei documenti attestanti il possesso della qualifica di cui al comma precedente, esibiti dagli aspiranti al concorso, e' demandato alla commissione di cui all'art. 8.