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Legge 10 aprile 1954, n. 217 · Legge 10 aprile 1954, n. 217 — Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 10 aprile 1954, n. 217 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

I vincitori del concorso previsto dall'art. 3 sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito. Entro un anno dall'inizio del servizio in prova, essi debbono seguire un corso di addestramento e di istruzione, della durata di almeno tre mesi, presso una scuola di polizia. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno. Al termine del corso gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e le guardie sosterranno una prova orale ed una prova pratica davanti a una commissione composta di insegnanti della scuola. La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed e' disposta con decreto del Ministro per l'interno.