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Legge 22 febbraio 1951, n. 64 · Legge 22 febbraio 1951, n. 64 — Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura

Legge 22 febbraio 1951, n. 64 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

All'adempimento di particolari compiti, prevalentemente di carattere tecnico, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze - Catasto e del Ministero del tesoro, e per non oltre rispettivamente 1700, 900 e 400 unita', potra' provvedersi mediante l'assunzione di personale non di ruolo, da reclutarsi tra il personale dell'U.N.S.E.A. di cui al precedente art. 4, che ne faccia domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso della facolta' prevista dal precedente art. 5 e venga riconosciuto particolarmente idoneo a seguito di giudizio favorevole di apposite Commissioni nominate dai singoli Ministri interessati.