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Legge 22 febbraio 1951, n. 64 · Legge 22 febbraio 1951, n. 64 — Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura

Legge 22 febbraio 1951, n. 64 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 6 agosto 1947 e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente art. 7, spetta, a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sara' ad esso attribuita.