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Legge 22 febbraio 1951, n. 64 · Legge 22 febbraio 1951, n. 64 — Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura

Legge 22 febbraio 1951, n. 64 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Le spese occorrenti per corrispondere le competenze nonche' le indennita' di licenziamento al personale dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura e per soddisfare le passivita' e le esigenze finanziarie per il funzionamento dell'ufficio fino alla chiusura della sua liquidazione sono poste a carico dello Stato che somministra i relativi fondi. Le somme provenienti dalla liquidazione delle attivita' dell'ufficio sono devolute allo Stato. Con l'intervento del Provveditorato generale dello Stato, i beni di proprieta' dell'U.N.S.E.A. sono presi in consegna, in base al relativi inventari, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curera' la custodia e li utilizzera' provvisoriamente per i suoi uffici centrali e periferici, salvo la successiva regolazione finanziaria col Ministero del tesoro per il definitivo trapasso di proprieta'.