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Legge 22 febbraio 1951, n. 64 · Legge 22 febbraio 1951, n. 64 — Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura

Legge 22 febbraio 1951, n. 64 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura cessa dall'impiego allo scadere del mese successivo alla predetta data, salvo quanto e' disposto nei successivi commi. Lo stipendio goduto alla data suindicata dovra' essere maggiorato dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130 , con le decorrenze previste rispettivamente dalle predette leggi. Il personale stesso e' ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che gli compete a norma delle vigenti disposizioni. Per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ufficio di cui al precedente comma, puo' essere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, trattenuto provvisoriamente in servizio il personale riconosciuto strettamente indispensabile. Il personale trattenuto a norma del precedente comma e' ammesso a fruire del trattamento di licenziamento di cui al primo comma del presente articolo alla chiusura delle operazioni di liquidazione o all'atto del suo licenziamento, qualora questo avvenga durante le predette operazioni perche' non piu' necessario il suo ulteriore trattenimento in servizio.