Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 27
Chiunque, dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto detenga i prodotti di cui all'art. 1 o li metta in circolazione sprovvisti del prescritto contrassegno, e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo della imposta dovuta sulla quantita' di prodotti non regolarmente condizionata. La multa non puo' essere in nessun caso inferiore a lire 200 mila. In ogni caso i fabbricanti dei prodotti di cui all'art. 1 non potranno, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, estrarre dagli stabilimenti i prodotti stessi in condizioni diverse da quelle stabilite nel precedenti articoli 4 e 13.