Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 26
Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale. L'accertamento delle violazioni oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla predetta legge, anche ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento. I processi verbali di accertamento di reato sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori trasmessi alla intendenza di finanza competente per territorio. La disposizione dell' art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , si applica anche alle violazioni del presente decreto, costituenti reato.
Verweist auf
- Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 33