Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 18
Chiunque, fuori dei casi previsti dal successivo art. 27 sottrae con qualunque mezzo i prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione, e' punito indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta stessa. La multa non puo' essere in nessun caso inferiore a L. 200.000. I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell' art. 240 del Codice penale . Il contravventore incorre nel ritiro della licenza. Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.
Verweist auf
- Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 1
- Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 240
- Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 27