Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 28
Le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 per quanto concerne le misure delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni. Le violazioni alle norme da emanarsi in base alle disposizioni di cui al presente decreto, saranno punite con l'ammenda che, in deroga all' art. 26 del Codice penale e successive modificazioni, potra' raggiungere, nel massimo, un milione di lire.