Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 20
Chiunque non tenga, o tenga irregolarmente le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuti di presentarle o di farle ispezionare, e' punito con l'ammenda fino a L. 300.000.
Chiunque non tenga, o tenga irregolarmente le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuti di presentarle o di farle ispezionare, e' punito con l'ammenda fino a L. 300.000.