Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 · Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 — Istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi

Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 22

In KraftAmtlicher Text

L'Amministrazione ha facolta' di applicare suggelli e bolli agli apparecchi ed agli impianti, nonche' di ordinare a spese del fabbricante tutte quelle opere che ritenga necessarie per una efficace vigilanza. Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, e' punito a termini dell' art. 349 del Codice penale . Il fabbricante che non avendo partecipato ai reati previsti dal precedente comma, omette di denunciare immediatamente i reati stessi al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e' punito con l'ammenda fino a lire un milione. Inoltre, qualora i reati di cui sopra abbiano dato luogo ad evasione di imposta, sara' applicata una multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta evasa.