Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 16
Il credito dello Stato per l'imposta di fabbricazione e per i diritti fiscali accessori ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, i prodotti, il macchinario ed il materiale mobile, anche se di proprieta' di terzi, esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale. Similmente le materie prime, i prodotti, il macchinario e tutto il materiale mobile, nonche' i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle ammende e delle spese di ogni specie dovute dai contravventori o responsabili civili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.