Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 9
I prodotti di cui al precedente art. 1, sono accertati a peso netto e distintamente per qualita', deducendo dal peso lordo, ove il confezionamento sia effettuato in sacchi, la tara legale di un chilogrammo per ogni 100 kg. Qualora il confezionamento venga effettuato in fusti, bidoni, cisterne o consimili recipienti, dal peso lordo sara' detratta la tara dei recipienti stessi. Il fabbricante deve mettere a disposizione le bilance, i pesi a bilico, la mano d'opera e quant'altro occorra per l'accertamento del prodotto agli effetti dell'applicazione dell'imposta.