Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 11
I fabbricanti dei prodotti di cui all'art. 1 debbono prestare una cauzione pari all'ammontare dell'imposta corrispondente alla massima quantita' di prodotti ottenibili in trenta giorni lavorativi consecutivi. La cauzione sara' prestata nel termine che verra' fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati all' art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 , convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388 . ((L'Amministrazione puo' consentire che la cauzione sia prestata mediante fideiussione di aziende di credito)) . Chiunque ometta di prestare, nel termine fissato, la cauzione di cui al primo comma, e' tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo della imposta sulla quale va ragguagliata la cauzione.
Verweist auf
- Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 1
- Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 Art. 36