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Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 — Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (12G0084)

Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 58Sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale

Sezione II Attivita' di coordinamento, direzione e controllo

In KraftAmtlicher Text

1. Il Corpo nazionale adotta un sistema di coordinamento, direzione e controllo costituito dai referenti operativi delle proprie strutture i quali, nell'esercizio delle funzioni, assicurano l'unitarieta' del Corpo nazionale nell'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, nonche' il coordinamento e la direzione tecnico-operativa degli interventi, anche in relazione a quanto stabilito dall' articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 , e dall' articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 , come richiamati dal comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e dal comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 .

2. Il personale, durante l'espletamento del servizio, e' tenuto alla conoscenza dei referenti operativi del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura in cui opera.

Note all'art. 58: Si riporta il testo dell' articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi): «Art. 24. - Il servizio di esinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed e' esercitato a giudizio e sotto la responsabilita' del comandante dei reparti di soccorso. I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformita' delle disposizioni di carattere tecnico impartire dallo stesso comandante.». Si riporta il testo dell' articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 12. - I comandi provinciali: a) hanno la diretta responsabilita' della organizzazione dei servizi antincendi e dei concorsi tecnici in genere della rispettiva provincia; b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale; c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; d) provvedono, in qualita' di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformita' delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile; e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorita' competenti nonche' le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli; f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi; g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali; h) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza; i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento; l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.». Si riporta l'articolo 40, comma 3, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 : «Art. 40 (Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti). - (Omissis). 3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall' articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 , e dall' articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.». Per il testo dell'articolo 24, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 , si veda nella nota all'articolo 53.