Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 57Gestione dei servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale
Capo II I servizi di soccorso pubblico Sezione I Disposizioni generali
1. I servizi di soccorso pubblico assicurati dal Corpo nazionale, anche in relazione ad esigenze di protezione civile e di difesa civile, si espletano mediante:
a) il rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo;
b) l'approntamento di dispositivi di soccorso in grado di intervenire efficacemente nelle situazioni di emergenza;
c) l'effettuazione degli interventi operativi;
d) la predisposizione degli atti e la definizione delle procedure di comunicazione relativi all'attivita' operativa effettuata.