Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 40Assegnazioni alle sedi di servizio
Titolo VII ASSEGNAZIONE E MOBILITA' DEL PERSONALE
1. Il personale non dirigente, a seguito di prima assegnazione, di trasferimento o di assegnazione temporanea alle sedi di servizio, e' destinato agli uffici, ai distaccamenti o ai reparti in cui si articolano le singole sedi, dal dirigente responsabile, in funzione delle specifiche esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi negoziali.
2. Il personale assume servizio nella struttura di destinazione osservando le disposizioni del presente regolamento, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, che recepisce l'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 40: Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 217 del 2005 , si veda nella nota al titolo. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2008, n. 168, S.O.), contiene il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.