Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. · Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 — Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (12G0084)

Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 59Coordinamento delle strutture operative del Corpo nazionale

Sezione II Attivita' di coordinamento, direzione e controllo

In KraftAmtlicher Text

1. Ferme restando le funzioni di coordinamento proprie del Capo del Corpo nazionale in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento, di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , e le responsabilita' demandate ai comandanti provinciali in merito alla diretta responsabilita' dell'organizzazione dei servizi di soccorso, secondo quanto previsto dall' articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 , il coordinamento operativo degli interventi di rilevanza regionale, interregionale, nazionale o laddove sia necessario l'impiego di risorse e mezzi anche specialistici non assegnati alla struttura operante, e' assicurato dalle strutture facenti capo ai direttori regionali o interregionali e al direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico.

2. In assenza di specifiche unita' di crisi costituite per la gestione di situazioni di emergenza o di eventi calamitosi, l'azione di coordinamento viene assicurata, in via ordinaria, mediante le sale operative centrali e periferiche.

Note all'art. 59: Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 : «Art. 3 (Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare: a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 , con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; c) e' componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi; d) e' componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonche' del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale; e) esprime parere sulle modalita' di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attivita' tecnica.». Per il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 469 del 1961 , si veda nella nota all'articolo 58.