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Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. · Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. 580 — Regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 8Segretario generale con funzioni di dirigente generale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

In KraftAmtlicher Text

1. Il segretario generale, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge 27 aprile 1982, n. 186 , e da leggi e regolamenti, esercita le seguenti funzioni:

a) formula, se richiesto dal presidente del Consiglio di Stato, proposte e schemi per l'emanazione degli atti di competenza del presidente stesso, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di iniziative legislative e regolamentari o di atti di competenza di altri organi;

b) cura l'attuazione delle direttive e dei programmi emanati dal presidente del Consiglio di Stato per la realizzazione dei programmi definiti, e a tal fine adotta progetti la cui gestione e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercita i poteri di spesa e definisce i limiti di valore che i dirigenti possono impegnare;

d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all' art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' di cui all'art. 10 dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993 ;

e) adotta, ferme restando le competenze del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, gli atti di gestione del personale amministrativo e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale previsti dall' art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;

f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;

g) coordina le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

h) verifica e controlla le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiede direttamente pareri e valutazioni agli organi consultivi e tecnici dell'amministrazione e fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propone l'adozione delle misure di cui all' art. 20, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nei confronti dei dirigenti. Delle attivita' di cui al punti i) e l), il segretario generale informa preventivamente il presidente.

2. Il segretario generale e' coadiuvato da due consiglieri di Stato, nominati dal presidente del Consiglio di Stato, con funzioni di vice segretario generale, e da altri magistrati, ai quali possono essere delegate, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, specifiche attribuzioni, ed e' altresi' coadiuvato, per la gestione delle risorse umane, dal dirigente capo del personale.

Note all' art. 8: - La legge 27 aprile 1982, n. 186 , reca: "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". - Il titolo I del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (articoli da 1 a 10 ) riporta i principi generali a cui si ispira il decreto. - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 45 del citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 : "8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita' definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell' art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 , e del D.Lgs. 28 dicembre 1989, n. 430 ". - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 : "Art. 10 (Partecipazione sindacale). - 1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualita' dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti del presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie. 2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del medesimo D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 : "2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate". - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , piu' volte citato: "5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione, gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6".