Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 13Ufficio relazioni con il pubblico
CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
1. E' istituito presso il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'articolazionedi cui all'art. 14, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. I presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa istituiscono, sentiti i segretari generali, analoghe strutture in relazione alle rispettive esigenze o, in mancanza, individuano, in un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla settima, il responsabile per le relazioni con il pubblico.
Nota all'art. 13: - Per il riferimento alla legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 8.