Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 2Criteri di organizzazione e gestione delle risorse umane
CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Gli uffici amministrativi del Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa sono ordinati secondo i seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
b) collegamento delle attivita' degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di un'apposita struttura per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico dipendente pubblico della responsabilita' complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari e con gli orari degli uffici degli organi di giustizia amministrativa dei Paesi dell'Unione europea, nonche' con quelli degli uffici pubblici e privati.
2. Gli uffici amministrativi del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa sono organizzati in modo da garantire parita' di trattamento e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali; individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 .
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell' art. 24 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo pertanto agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall' art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall' art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge". - La legge 11 agosto 1991, n. 266 , reca: "Legge quadro sul volontariato".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 12
- Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 13
- Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 17
- Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 23
- Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 24
- Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 26
- Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 9