Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 7Commissioni di settore
CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
1. Presso il Consiglio di Stato operano: la commissione di disciplina, la commissione di vigilanza per gli archivi, la commissione di vigilanza per la biblioteca, la commissione per l'informatica ed il comitato per le pari opportunita'. I predetti organi sono presieduti da magistrati del Consiglio di Stato. La composizione della commissione di disciplina resta stabilita dall' art. 39 della legge 27 aprile 1982, n. 186 .
2. Presso il Consiglio di Stato possono essere istituite, con decreto del presidente del Consiglio di Stato, commissioni presiedute da un magistrato del Consiglio di Stato e composte da almeno due dirigenti del Consiglio di Stato, con compiti propositivi o consultivi degli organi di vertice su specifiche materie.
3. Le attivita' di segreteria delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dagli uffici di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), competenti per materia.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 39 della citata legge 27 aprile 1982, n. 186 : "Art. 39 (Commissione di disciplina). - La commissione di disciplina e' costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di amministrazione. La commissione e' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 14
- Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 39