Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 5Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
1. Il consiglio di presidenza esercita le attribuzioni di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186 , e quelle conferitegli da leggi e regolamenti.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su richiesta del presidente del Consiglio di Stato, svolge funzioni consultive in ordine alle materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
3. Il consiglio di presidenza si avvale della segreteria del consiglio di presidenza di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).
Nota all'art. 5: - Per il riferimento alla legge 27 aprile 1982, n. 186 , si veda in nota all'art. 3.