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Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. · Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. 580 — Regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 3Presidente del Consiglio di Stato

CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

In KraftAmtlicher Text

1. Il presidente del Consiglio di Stato, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge 27 aprile 1982, n. 186 , e da altre leggi e regolamenti, ai sensi dell' art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione delle spese;

b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

c) assegna, sentito il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali, gli stanziamenti all'uopo destinati, per le spese relative al funzionamento delle rispettive sedi;

d) verifica la coerenza della gestione della spesa con la ripartizione dei fondi di cui alla lettera c);

e) per particolari motivi di necessita' ed urgenza, puo' avocare gli atti di competenza del segretario generale.

Note all' art. 3: - La legge 27 aprile 1982, n. 186 , reca: "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". - Si riporta l' art. 27 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 : "Art. 27 (Norma di richiamo). - 1. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ove e' prevista la figura di segretario generale, capo di dipartimento, o figure equivalenti, restano ferme le competenze attribuite a tali figure dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2. 3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di governo sono di competenza rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti".