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Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. · Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. 580 — Regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 6Consiglio di amministrazione

CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

In KraftAmtlicher Text

1. Il consiglio di amministrazione di cui all' art. 38 della legge 27 aprile 1982, n. 186 , svolte le attribuzioni conferitegli da leggi o regolamenti vigenti, e si avvale dell'ufficio affari generali, dell'archivio generale e del personale.

Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 38 della citata legge 27 aprile 1982, n. 186 : "Art. 38 (Consiglio di amministrazione). - Il consiglio di amministrazione per il personale, di cui al presente titolo e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale ed e' composto dal segretario generale del Consiglio di Stato, da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale amministrativo regionale designati dal consiglio di presidenza, dal direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalita' previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 , e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione e' nominato ogni due anni con decreto del presidente del Consiglio di Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato. Agli uffici di segreteria del consiglio di presidenza e del consiglio di amministrazione e' addetto il personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti ivi stabiliti".