Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 4Presidenti degli organi di giustizia amministrativa
CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
1. I presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa esercitano le seguenti funzioni:
a) curano l'attuazione, nell'ambito delle rispettive unita' organizzative, degli obiettivi individuati e dei progetti definiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), emanando le ulteriori conseguenti direttive per l'azione amministrativa;
b) definiscono, nell'ambito delle direttive emanate dal presidente del Consiglio di Stato, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorita' ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa delle rispettive unita' organizzative;
c) esercitano i poteri di spesa di cui all' art. 53 della legge 27 aprile 1982, n. 186 , nei limiti degli stanziamenti di bilancio indicati all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente regolamento;
d) possono delegare ai presidenti di sezioni staccate, ai segretari generali e agli altri dirigenti, fissandone i limiti di valore o di materia, l'adozione di atti o di categorie di atti non attribuiti ai medesimi direttamente da leggi;
e) effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.
Nota all'art. 4: - Si riporta l' art. 53, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali): "Gli impegni e gli ordini di spesa relativi ai tribunali amministrativi regionali, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, nonche' i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dai rispettivi presidenti".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 25 novembre 1995, n. Art. 53