Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 11F e s t i v i t a'
1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101 .
Nota all' art. 11: - Le leggi 22 novembre 1988, n. 516, ed 8 marzo 1989, n. 101 , dettano norme riguardanti la regolazione dei rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, l'Unione italiana delle Chiese Cristiane avventiste del 7 giorno e l'Unione delle Comunita' Ebraiche italiane, tutelando il personale aderente a tali Comunita'.
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- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 8
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 9
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 14
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 16
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 35
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 39
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 41