Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 8Presenza qualificata
TITOLO I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO).
1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254)) . (2) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'indennita' di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno."
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Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 1
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 21
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 6
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 10
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 11
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 25
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 39
- Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 58