Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 41Presenza qualificata
TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA).
1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254)) . (2) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'indennita' di cui al presente articolo e' rideterminata, a decorrere dal primo dicemnbre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal primo febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.